Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19210/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19210/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI DOMENICO nato a ROMA il 29/05/1966 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Domenico Perri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata ridotta la pena inflitta per il delitto di bancarotta semplice nei confronti dell'imputato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19210/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Domenico Perri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata ridotta la pena inflitta per il delitto di bancarotta semplice nei confronti dell'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena alleggerimento della pena sanzioni penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI DOMENICO nato a ROMA il 29/05/1966 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Domenico Perri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata ridotta la pena inflitta per il delitto di bancarotta semplice nei confronti dell'imputato.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità penale, propone doglianze in fatto e meramente riproduttive di quelle già disattese in sede di gravame, avendo la Corte di Appello ampiamente motivato in ordine alla responsabilità del prevenuto, richiamando il dato documentale e la mancata collaborazione con la curatela.

3. Considerato che anche il secondo motivo di censura, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confronta con la pronuncia impugnata, che ha giustificato il diniego in ragione delle modalità della condotta e dei plurimi precedenti da cui l'imputato risulta gravato.

4. Rilevato che sono inammissibili, infine, anche il terzo ed il quarto motivo, attinenti al trattamento sanzionatorio. In primo luogo, la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omette il confronto con la motivazione impugnata, che ha dato conto della mancanza di elementi di segno positivo valorizzabili a tal fine, in linea con quanto stabilito, tra le altre, da Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489. Quanto alla commisurazione della pena, è da rilevare che la Corte territoriale ha accolto il motivo proposto in sede di gravame rideterminandone l'entità, mentre il motivo sulla mancata disapplicazione della recidiva risulta proposto per la prima volta nella presente sede di legittimità.

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d