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Sentenza — n. 19204/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; simple threat crime extinguished by victim's remission, voiding civil judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment against Antonio Guarino, confirming the conviction for simple threat. The victim submitted a formal remission of the private prosecution, which legally extinguished the crime under Article 612 of the Penal Code. Consequently, the court declared the criminal offense extinguished, thereby invalidating the attached civil rulings for damages and costs, while assigning procedural expenses to the accused.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 1, cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: A remission of private prosecution extinguishes the crime, invalidating all connected civil judgments and leaving procedural costs to the accused.

Parole chiave

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remission of private prosecution extinction of crime simple threat offense invalidation of civil judgments procedural expenses allocation minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 1, cod. pen.
Rilevato, altresì, che il reato di minaccia semplice (art. 612, comma 1, cod.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv.
Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini
282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINO ANTONIO nato a SASSARI il 12/07/1988 avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Antonio Guarino avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado per il reato di minaccia.

2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 11.2.2022. Rilevato, altresì, che il reato di minaccia semplice (art. 612, comma 1, cod. pen.) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile).

3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché li reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso