Cassation appeal against plea bargain dismissed for generic grounds outside statutory limits and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Bizzarro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bizzarro challenged the plea bargain sentence for insufficient reasoning regarding his alleged non-responsibility, citing procedural rules. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific statutory grounds, which Bizzarro's generic denial of facts did not meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds such as the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing illegality, excluding generic denials of factual responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZARRO GABRIELE nato a NARDO il 05/11/1994 avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; et OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso proposto da Gabriele Bizzarro è inammissibile perché formulato secondo ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato), oltre che perché strutturato secondo modalità espositive estremamente generiche e meramente enunciative relativamente alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..
2. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente denuncia, con mera enunciazione generica, l'insufficiente motivazione circa la sua affermazione di responsabilità, invocando l'art. 129 cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto, in relazione al quale il giudice ha escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso