Ordinanza — n. 19199/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO ANGELO nato a CASERTA il 01/03/1982 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Angelo Falco avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado, rimodulando solo le pene accessorie fallimentari (per il reato di bancarotta).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto Angelo Falco avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado, rimodulando solo le pene accessorie fallimentari (per il reato di bancarotta).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO ANGELO nato a CASERTA il 01/03/1982 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Angelo Falco avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado, rimodulando solo le pene accessorie fallimentari (per il reato di bancarotta).
2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità, in quanto volte ad ottenere una rivalutazione nel merito delle prove e della responsabilità dell'imputato, senza tener conto delle adeguate e logiche motivazioni della sentenza d'appello. La Corte di merito ha dato conto di come l'indicatore dedotto dal ricorrente (relativo alla percentuale di ricarico calcolata sui beni da rivendere) abbia costituito mero elemento di sospetto, mentre hanno inciso sulle affermazioni di colpevolezza le considerazioni relative a debiti riconosciuti dall'imputato, dei quali non vi erano evidenze documentali: con tale elemento il ricorso non si confronta, così andando incontro anche al vizio di genericità.
Ebbene, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci