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Ordinanza — n. 19198/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19198/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBINI MARCO nato a COLLESALVETTI il 23/10/1958 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Marco Barbini avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Rieti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto Marco Barbini avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Rieti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta documenti bancari documenti mancanti cattiva gestione irregolarità finanziarie ufficiale dei fallimenti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBINI MARCO nato a COLLESALVETTI il 23/10/1958 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Marco Barbini avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Rieti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità, in quanto volte ad ottenere una rivalutazione nel merito delle prove e della responsabilità dell'imputato, senza tener conto delle adeguate e logiche motivazioni della sentenza d'appello. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Inoltre, il ricorso si limita ad attaccare una delle diverse rationes decidendi della sentenza impugnata (che ha valutato il comportamento collaborativo evocato dal ricorrente. Ma ha insistito sulla estrema gravità dei fatti commessi e sui gravissimi danni arrecati ai privati ed al pubblico, oltre che sulla pervicacia dimostrata nella gestione fraudolenta dell'impresa), così incorrendo nel vizio di aspecificità, 3.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec