Ordinanza — n. 19196/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESCIMONE ROCCO nato a ADRANO il 25/01/1962 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; w4e OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Rocco Crescimone avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. (commesso il 5.12.2017) 2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla responsabilità del ricorrente, è inammissibile poiché estremamente generico nella sua formulazione in quanto sviluppato tramite argomentazione astratte, prive di qualsivoglia riferimento concreto e specifico alla sentenza impugnata ed alla condotta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 19196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto Rocco Crescimone avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. (commesso il 5.12.2017) 2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla responsabilità del ricorrente, è inammissibile poiché estremamente generico nella sua formulazione in quanto sviluppato tramite argomentazione astratte, prive di qualsivoglia riferimento concreto e specifico alla sentenza impugnata ed alla condotta.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESCIMONE ROCCO nato a ADRANO il 25/01/1962 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; w4e OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Rocco Crescimone avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. (commesso il 5.12.2017) 2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla responsabilità del ricorrente, è inammissibile poiché estremamente generico nella sua formulazione in quanto sviluppato tramite argomentazione astratte, prive di qualsivoglia riferimento concreto e specifico alla sentenza impugnata ed alla condotta.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marzo