Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of defense issues in second instance agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant, Luigi Fortuna, challenged a second-instance judgment granting a settlement agreement regarding criminal liability. The court ruled that the new procedural law limits second-instance review and makes such waivers preclusive for the entire process, including cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. The waiver of defense issues in a second-instance settlement agreement renders the subsequent cassation appeal inadmissible, as the statutory provision grants parties a preclusive right to dispose of the case.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNA LUIGI nato a FROSINONE il 24/11/1973 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Luigi Fortuna avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui è stata accolta la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
2. Considerato che il motivo proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile poichè il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello non è consentito, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. peri., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8