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Ordinanza — n. 19192/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19192/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ANGELO nato a ROMA il 27/09/1976 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ota OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Angelo Amato avverso la sentenza della Corte d'Appello di leat, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Angelo Amato avverso la sentenza della Corte d'Appello di leat, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.

Parole chiave

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imputazione di furto luogo del reato furto di lieve entità circostanza aggravante reato flagrante partecipazione al reato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ANGELO nato a ROMA il 27/09/1976 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ota OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Angelo Amato avverso la sentenza della Corte d'Appello di leat, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, con mancata assunzione di prova decisiva, in ordine all'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, prospettando criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, esaminando in modo completo i dati probatori (telecamere di videosorveglianza e abbigliamento particolarmente vistoso e individualizzante).

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso