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Ordinanza — n. 19191/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19191/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19191/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MIRCO nato a ROMA il 01/07/1990 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Mirco Ricci avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate. Letta la memoria difensiva nell'interesse della parte civile Sharon Alviani, depositata dal difensore di fiducia e con cui si spiegano le ragioni di inammissibilità del ricorso, chiedendo che si concluda in tal senso; letta, altresì, la nota spese per 2111,30 euro oltre IVA e CPA depositata dalla difesa di parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19191/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura (rivalutazione delle dichiarazioni della coimputata) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è anche manifestamente infondato, perché evoca difetti ed illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, esauriente nell'esaminare i dati probatori.

Parole chiave

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scrutinio per merito comparativo modalità di calcolo dell'ammenda ripetibili importi compensativi monetari proporzionalità della pena accollo delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MIRCO nato a ROMA il 01/07/1990 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Mirco Ricci avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate. Letta la memoria difensiva nell'interesse della parte civile Sharon Alviani, depositata dal difensore di fiducia e con cui si spiegano le ragioni di inammissibilità del ricorso, chiedendo che si concluda in tal senso; letta, altresì, la nota spese per 2111,30 euro oltre IVA e CPA depositata dalla difesa di parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura (rivalutazione delle dichiarazioni della coimputata) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è anche manifestamente infondato, perché evoca difetti ed illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, esauriente nell'esaminare i dati probatori.

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è anch'esso inammissibile e manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), nonché condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000 otre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così dec