Ordinanza — n. 19190/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINOSCI ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 12/03/1986 avverso l'ordinanza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonio Marinosci avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di tentato furto aggravato e del delitto di violazione della pubblica custodia di cose.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19190/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di appello, è generico in quanto si risolve in asserzioni di principio e richiamano giurisprudenza sulla categoria processuale dell'inammissibilità dell'appello. Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato, posto che, replicando la medesima genericità riscontrata nel motivo di impugnazione di merito, non si confronta neppure con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, ma formula proprie considerazioni astratte sul trattamento sanzionatorio e sulla responsabilità del ricorrente.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINOSCI ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 12/03/1986 avverso l'ordinanza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonio Marinosci avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di tentato furto aggravato e del delitto di violazione della pubblica custodia di cose.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di appello, è generico in quanto si risolve in asserzioni di principio e richiamano giurisprudenza sulla categoria processuale dell'inammissibilità dell'appello. Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato, posto che, replicando la medesima genericità riscontrata nel motivo di impugnazione di merito, non si confronta neppure con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, ma formula proprie considerazioni astratte sul trattamento sanzionatorio e sulla responsabilità del ricorrente.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il