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Ordinanza — n. 19189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO NICOLAS nato a CAMPI SALENTINA il 13/05/1991 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; efg OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giordano Nicolas avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla ritenuta recidiva, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura (contestazione della recidiva e scelta della pena edittale, anche in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Parole chiave

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imputazione di furto verdetto di colpevolezza istruzione penale per appropriazione indebita gravi addebiti penali assicurazione contro il furto altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO NICOLAS nato a CAMPI SALENTINA il 13/05/1991 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; efg OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giordano Nicolas avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla ritenuta recidiva, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura (contestazione della recidiva e scelta della pena edittale, anche in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.1. In particolare, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben ha argomentato in ordine alla corretta determinazione della pena).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec