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Ordinanza — n. 19184/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to address first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19184/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and manifestly unfounded. The appellant argued for an erroneous application of criminal law and defects in reasoning regarding the dismissal of the lower court's appeal. The court rejected this claim, noting that the appellant's arguments merely repeated the generic nature of the original appeal without engaging with the specific reasoning of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they fail to confront the specific reasoning of the first-instance judgment and instead offer abstract considerations on sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible criminal appeal failure to address reasoning manifestly unfounded argument Corte di Cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale errore giudiziario impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZO PIETRO nato a PALERMO il 08/12/1980 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Pietro Sanzo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di appello, è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, ma formula delle considerazioni astratte sul trattamento sanzionatorio. Inoltre, non può che notarsi come la sentenza impugnata, pur dichiarando l'appello inammissibile, scenda anche nel merito delle censure proposte, ancorchè inammissibili, e le analizza nel merito, per quanto evocato dalla difesa.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n, 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 m