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Ordinanza — n. 19179/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstance for theft due to inadmissibility of fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Agostino Varvarotto inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued the lower court failed to grant a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the Court ruled that appellate judges cannot re-evaluate factual elements or substitute their own reasoning for that of the trial court. Consequently, the appeal was rejected because it constituted mere complaints rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The appellate court is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, rendering appeals based solely on disagreement with the lower court's factual assessment inadmissible.

Parole chiave

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appellate review limitations factual re-evaluation prohibition mitigating circumstance denial inadmissible appeal Italian criminal procedure cassation jurisdiction theft sentencing factors altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARVAROTTO AGOSTINO nato a PALERMO il 23/10/1994 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Agostino Varvarotto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato di un'auto.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura (entità danno contestato) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2-3 della sentenza impugnata soprattutto, che riferimento, perspicuo, al valore dell'auto sottratta - una Mercedes Smart - evidente di per sè).

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso