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Ordinanza — n. 19178/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO FRANCESCO nato a MAZARA DEL VALLO il 20/04/1985 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Francesco Ferro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Francesco Ferro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato.

Parole chiave

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godimento dei diritti civili permesso di promuovere un procedimento penale abbandono del procedimento per truffa errore giudiziario licenziamento per furto crimine
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO FRANCESCO nato a MAZARA DEL VALLO il 20/04/1985 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Francesco Ferro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di appello, è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, ma formula delle considerazioni astratte sugli elementi di prova (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 mar