Ordinanza — n. 19172/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTA SALVATORE nato a ERICE il 16/10/1974 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Salvatore Agosta avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia pluriaggravata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 339 cod. pen; Ordinanza — n. 19172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata dichiarazione di estinzione del reato in ordine all'intervenuta remissione di querela e relativa accettazione, è manifestamente infondato, posto che il delitto di minaccia aggravato dall'uso delle armi ex art. 612, comma 2, cod. peri., in quanto, nella speci, realizzato in uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen., è procedibile d'ufficio.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTA SALVATORE nato a ERICE il 16/10/1974 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Salvatore Agosta avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia pluriaggravata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata dichiarazione di estinzione del reato in ordine all'intervenuta remissione di querela e relativa accettazione, è manifestamente infondato, posto che il delitto di minaccia aggravato dall'uso delle armi ex art. 612, comma 2, cod. peri., in quanto, nella speci, realizzato in uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen., è procedibile d'ufficio.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marz