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Ordinanza — n. 19171/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls to the trial judge under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Carmela Scalavino's appeal against her conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued the sentence was excessive, but the Court held that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and generic, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The discretion to set the sentence, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the judge of the merits; appeals challenging the excessiveness of the sentence in this regard are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion aggravated theft conviction Italian Penal Code judicial discretion sentencing imputazione di furto furto di lieve entità prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAVINO CARMELA nato a PALERMO il 01/05/1966 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Scalavino Carmela avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la condanna emessa nei confronti della suddetta imputata per il reato di furto monoaggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, mentre il ricorso è anche generico.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 m