Ordinanza — n. 19170/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NIGRO ANGELO nato a TARANTO il 13/03/1986 nel procedimento a carico di: MASSAFRA SALVATORE nato a TARANTO il 30/12/1988 avverso la sentenza del 30/07/2021 del GIUDICE DI PACE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile Nigro Angelo avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto con la quale Massafra Salvatore veniva assolto dai reati di lesioni personali e minaccia con la formula assolutoria ex art 530 comma 2 cod.proc.pen. "perché il fatto non sussiste".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 530 comma 2 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 19170/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto dalla parte civile Nigro Angelo avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto con la quale Massafra Salvatore veniva assolto dai reati di lesioni personali e minaccia con la formula assolutoria ex art 530 comma 2 cod.proc.pen. "perché il fatto non sussiste".
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NIGRO ANGELO nato a TARANTO il 13/03/1986 nel procedimento a carico di: MASSAFRA SALVATORE nato a TARANTO il 30/12/1988 avverso la sentenza del 30/07/2021 del GIUDICE DI PACE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dalla parte civile Nigro Angelo avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto con la quale Massafra Salvatore veniva assolto dai reati di lesioni personali e minaccia con la formula assolutoria ex art 530 comma 2 cod.proc.pen. "perché il fatto non sussiste".
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza. (Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Rv. 282058).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il