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Ordinanza — n. 19169/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19169/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL EUCHI EL TAHER nato il 06/05/1992 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Euchi El Taher avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 4 L.n.110/1975 e 495 cod.pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Euchi El Taher avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 4 L.n.110/1975 e 495 cod.pen.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace uso di false generalità perseguimento penale per diffamazione atti impugnabili accusa penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL EUCHI EL TAHER nato il 06/05/1992 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Euchi El Taher avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 4 L.n.110/1975 e 495 cod.pen.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e dettagliata sulle ragioni del diniego, collegate a vari fattori (assenza di elementi positivi; personalità negativa del ricorrente).

3. Considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis