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Ordinanza — n. 19168/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19168/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO GENNARO nato a NAPOLI il 22/10/1967 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avxdo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eee OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Scialò Gennaro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di furto monoaggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19168/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Scialò Gennaro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di furto monoaggravato.

Parole chiave

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atto privo di sottoscrizione requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria autorizzazione ad agire legittimazione a ricorrere
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO GENNARO nato a NAPOLI il 22/10/1967 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avxdo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eee OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Scialò Gennaro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di furto monoaggravato.

2. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (il difensore ha solo autenticato la firma del ricorrente).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marz