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Ordinanza — n. 19167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRIFI KADOUR nato 1112/03/1990 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Kirifi Kadour avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, la condanna emessa nei confronti della suddetta imputata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Kirifi Kadour avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, la condanna emessa nei confronti della suddetta imputata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Parole chiave

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lesione al ginocchio lesioni personali azione civile causalità del colpo di frusta violenza o minaccia contro le autorità aggressione fisica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRIFI KADOUR nato 1112/03/1990 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Kirifi Kadour avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, la condanna emessa nei confronti della suddetta imputata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni aggravate non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8