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Ordinanza — n. 19162/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to specify legal violations under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ali Shahbaz inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of the Penal Code regarding sentencing, but the Court found the grounds too generic and lacking specific elements required by the Criminal Procedure Code. Furthermore, the Court determined the appeal was unfounded because the second-instance judge correctly addressed the specific issue of general mitigating factors based on the appellant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.: An appeal must specify the exact legal violations and factual elements relied upon; generic complaints without precise identification of grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code mitigating factors second instance review specificity requirement court costs tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
nonché al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen. nonché al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato ancora che il motivo è anche manifestamente infondato, posto che in appello era stato impugnato solo il trattamento sanzionatorio con riguardo all'art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Considerato ancora che il motivo è anche manifestamente infondato, posto che in appello era stato impugnato solo il trattamento sanzionatorio con riguardo all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano
ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI SHAHBAZ nato il 01/12/1987 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ali Shahbaz ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen. nonché al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

3. Considerato ancora che il motivo è anche manifestamente infondato, posto che in appello era stato impugnato solo il trattamento sanzionatorio con riguardo all'art. 62-bis cod. pen. ed il giudice di secondo grado ha motivato riguardo alle ragioni di non concedibilità di tale beneficio per la personalità del ricorrente, gravato da numerosi procedimenti penali. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de