Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19160/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19160/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FERDINANDO nato a OSIMO il 15/08/1955 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Di Rocco Ferdinando avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di evasione e di tentato furto aggravato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 19160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Di Rocco Ferdinando avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di evasione e di tentato furto aggravato;

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione altri reati allontanamento malgrado rischio di persecuzione difesa penale delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 69 cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza tra circostanze ex art. 69 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FERDINANDO nato a OSIMO il 15/08/1955 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Di Rocco Ferdinando avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di evasione e di tentato furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza tra circostanze ex art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, nel caso di specie, non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma sono, invece, sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); il giudice di merito riteneva le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e della recidiva reiterata, con giudizio del tutto plausibile e corrispondente alla fattispecie.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8