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Ordinanza — n. 19067/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19067/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO ROSARIO nato a NAPOLI il 01/11/1985 avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIavviso alle pqti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di De Stefano Rosario è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., pur avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19067/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità costituzionalità delle leggi motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO ROSARIO nato a NAPOLI il 01/11/1985 avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIavviso alle pqti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di De Stefano Rosario è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., pur avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pre