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Ordinanza — n. 19063/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19063/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FERNANDO nato a VASTO il 03/11/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Fernando, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una ricostruzione alternativa del fatto; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo all'oggettiva e consapevole violazione della prescrizione e all'assenza di ogni giustificazione per la tardiva presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FERNANDO nato a VASTO il 03/11/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Fernando, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una ricostruzione alternativa del fatto; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo all'oggettiva e consapevole violazione della prescrizione e all'assenza di ogni giustificazione per la tardiva presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritardo scusabile ritardo del ministero pubblico violazione del principio di celerità istanza tardiva di restituzione dei termini censure tardive inosservanza del termine
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FERNANDO nato a VASTO il 03/11/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Fernando, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una ricostruzione alternativa del fatto; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo all'oggettiva e consapevole violazione della prescrizione e all'assenza di ogni giustificazione per la tardiva presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pr dente