Ordinanza — n. 19063/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FERNANDO nato a VASTO il 03/11/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Fernando, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una ricostruzione alternativa del fatto; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo all'oggettiva e consapevole violazione della prescrizione e all'assenza di ogni giustificazione per la tardiva presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FERNANDO nato a VASTO il 03/11/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Fernando, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una ricostruzione alternativa del fatto; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo all'oggettiva e consapevole violazione della prescrizione e all'assenza di ogni giustificazione per la tardiva presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FERNANDO nato a VASTO il 03/11/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Fernando, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una ricostruzione alternativa del fatto; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo all'oggettiva e consapevole violazione della prescrizione e all'assenza di ogni giustificazione per la tardiva presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pr dente