Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19062/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19062/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE DOMENICO nato a LANCIANO il 26/02/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo proposto nel ricorso e ribadito nella memoria, nell'interesse di Crognale Domenico, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla gravità dei fatti, ai numerosi precedenti e al precedente specifico per resistenza a p.u., giustificativo della contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che all'evidenza smentisce la dedotta risalenza dei precedenti ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19062/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE DOMENICO nato a LANCIANO il 26/02/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo proposto nel ricorso e ribadito nella memoria, nell'interesse di Crognale Domenico, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla gravità dei fatti, ai numerosi precedenti e al precedente specifico per resistenza a p.u., giustificativo della contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che all'evidenza smentisce la dedotta risalenza dei precedenti ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente pentito inadempimento reiterato sanzioni penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE DOMENICO nato a LANCIANO il 26/02/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo proposto nel ricorso e ribadito nella memoria, nell'interesse di Crognale Domenico, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla gravità dei fatti, ai numerosi precedenti e al precedente specifico per resistenza a p.u., giustificativo della contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che all'evidenza smentisce la dedotta risalenza dei precedenti ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il P