Ordinanza — n. 19062/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE DOMENICO nato a LANCIANO il 26/02/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo proposto nel ricorso e ribadito nella memoria, nell'interesse di Crognale Domenico, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla gravità dei fatti, ai numerosi precedenti e al precedente specifico per resistenza a p.u., giustificativo della contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che all'evidenza smentisce la dedotta risalenza dei precedenti ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19062/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE DOMENICO nato a LANCIANO il 26/02/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo proposto nel ricorso e ribadito nella memoria, nell'interesse di Crognale Domenico, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla gravità dei fatti, ai numerosi precedenti e al precedente specifico per resistenza a p.u., giustificativo della contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che all'evidenza smentisce la dedotta risalenza dei precedenti ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE DOMENICO nato a LANCIANO il 26/02/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo proposto nel ricorso e ribadito nella memoria, nell'interesse di Crognale Domenico, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla gravità dei fatti, ai numerosi precedenti e al precedente specifico per resistenza a p.u., giustificativo della contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che all'evidenza smentisce la dedotta risalenza dei precedenti ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il P