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Ordinanza — n. 19060/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19060/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIUSEPPE nato a TARANTO il 29/12/1962 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Caputo Giuseppe, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione del diritto di difesa sono meramente reiterativi di censure già attentamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretta motivazione (v. pag. 4-5 in cui si respingono le eccezioni processuali in base all'esame degli atti e si dà conto dell'assenza di lesioni del diritto di difesa per essere stati disposti rinvii e traduzione dell'imputato detenuto e dichiarata la decadenza dei testi non citati dalla difesa, che nulla opponeva nell'immediatezza; pag. 6 relativamente alla richiesta di rinnovazione istruttoria respinta per difetto della indispensabilità delle prove da assumere, stante la completezza di quelle risultanti dall'accertamento degli operanti, dal verificato perfetto funzionamento del campanello, il cui suono era stato udito anche all'esterno, dalla ritenuta scarsa verosimiglianza della versione difensiva); ritenuto che anche il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19060/2023 — snpen · Corte di Cassazione: è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 7 ove si esclude la tenuità dell'offesa in base alle circostanze del fatto e alla abitualità della condotta, alla luce di 4 precedenti della stessa indole); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile risarcimento per errore giudiziario sanzione sproporzionata casi di esclusione indennizzo per invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIUSEPPE nato a TARANTO il 29/12/1962 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Caputo Giuseppe, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione del diritto di difesa sono meramente reiterativi di censure già attentamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretta motivazione (v. pag. 4-5 in cui si respingono le eccezioni processuali in base all'esame degli atti e si dà conto dell'assenza di lesioni del diritto di difesa per essere stati disposti rinvii e traduzione dell'imputato detenuto e dichiarata la decadenza dei testi non citati dalla difesa, che nulla opponeva nell'immediatezza; pag. 6 relativamente alla richiesta di rinnovazione istruttoria respinta per difetto della indispensabilità delle prove da assumere, stante la completezza di quelle risultanti dall'accertamento degli operanti, dal verificato perfetto funzionamento del campanello, il cui suono era stato udito anche all'esterno, dalla ritenuta scarsa verosimiglianza della versione difensiva); ritenuto che anche il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 7 ove si esclude la tenuità dell'offesa in base alle circostanze del fatto e alla abitualità della condotta, alla luce di 4 precedenti della stessa indole); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il co