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Ordinanza — n. 19059/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19059/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZO VINCENZO nato a TARANTO il 29/10/1956 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Balzo Vincenzo, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., sono inammissibili perché articolati in fatto, generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'assunzione della qualità di custode, alla titolarità dei beni, avuto riguardo alla mancanza di contestazioni al momento del sequestro e del contestuale affidamento dell'incarico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19059/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Balzo Vincenzo, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., sono inammissibili perché articolati in fatto, generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'assunzione della qualità di custode, alla titolarità dei beni, avuto riguardo alla mancanza di contestazioni al momento del sequestro e del contestuale affidamento dell'incarico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva azione di risarcimento danni da sequestro spese di esecuzione convalida del sequestro risarcimento per errore giudiziario garanzia di locazione non pagata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZO VINCENZO nato a TARANTO il 29/10/1956 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Balzo Vincenzo, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., sono inammissibili perché articolati in fatto, generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'assunzione della qualità di custode, alla titolarità dei beni, avuto riguardo alla mancanza di contestazioni al momento del sequestro e del contestuale affidamento dell'incarico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pre ente