Ordinanza — n. 19059/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZO VINCENZO nato a TARANTO il 29/10/1956 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Balzo Vincenzo, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., sono inammissibili perché articolati in fatto, generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'assunzione della qualità di custode, alla titolarità dei beni, avuto riguardo alla mancanza di contestazioni al momento del sequestro e del contestuale affidamento dell'incarico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19059/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Balzo Vincenzo, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., sono inammissibili perché articolati in fatto, generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'assunzione della qualità di custode, alla titolarità dei beni, avuto riguardo alla mancanza di contestazioni al momento del sequestro e del contestuale affidamento dell'incarico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZO VINCENZO nato a TARANTO il 29/10/1956 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Balzo Vincenzo, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., sono inammissibili perché articolati in fatto, generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'assunzione della qualità di custode, alla titolarità dei beni, avuto riguardo alla mancanza di contestazioni al momento del sequestro e del contestuale affidamento dell'incarico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pre ente