Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for proposing alternative fact readings rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gianguzzo Nicolò inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for alternative interpretations of facts and procedural errors regarding resistance charges, but the court found these arguments merely reproduced issues already dismissed by lower courts. Consequently, the court rejected the claim that the appeal raised new legal grounds worthy of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must strictly challenge legal application, not propose alternative fact readings; generic arguments on psychological elements or proportionality are inadmissible if already substantively examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGUZZO NICOLO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 14/06/1985 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Gianguzzo Nicolò, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio; considerato, inoltre, che il primi tre motivi con cui si denuncia l'assenza dell'elemento psicologico, la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto e al dolo, avuto riguardo all'ammissione dell'imputato di aver usato violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, spintonati e minacciati per impedire il compimento di un atto di ufficio, rifiutando di seguirli presso gli uffici e continuando a minacciarli anche a bordo dell'auto di servizio); rilevato che anche i motivi con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e l'eccessività della pena sono reiterativi e manifestamente infondati a fronte della motivazione resa in sentenza, che attribuisce valore assorbente alla gravità delle condotte tenute nei confronti dei militari, ma ancor prima (esplodendo colpi nella loro abitazione) nei confronti dei Gioitta, che ne avevano chiesto l'intervento e dà atto che la pena è stata determinata nel minimo edittale; ritenuta del tutto infondata l'eccepita prescrizione del reato che invece, maturerà il 16 febbraio 2024; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pre ente