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Ordinanza — n. 19056/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the ground was not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Palazzolo Salvatore inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the specific ground for appeal was not raised during the second instance proceedings. Consequently, the lower court's judgment regarding the liability for the 2015 offense was upheld without review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds relied upon were not deduced in the second instance, as the judgment is justified by facts autonomously ascertained.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to deduce grounds second instance procedure manifestly unfounded court costs award verdetto di colpevolezza impunità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO SALVATORE nato a CATANIA il 02/03/1975 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Palazzolo Salvatore è inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato; rilevato, infatti, che il motivo non era stato dedotto in appello e la sentenza giustifica ampiamente l'affermazione di responsabilità per il reato commesso in data 8 ottobre 2015, autonomamente accertato in quella data e non assorbito nelle condotte successive, oggetto di distinti accertamenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pre ente