Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding denial of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Parlato Carmelo inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellate court had denied general mitigating circumstances due to the defendant's significant delay in meeting the time limit and a history of numerous serious prior convictions. The Supreme Court upheld this decision, citing precedent that such circumstances can be legitimately rejected based solely on the defendant's criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court's denial of mitigating circumstances is justified by the defendant's delay and extensive criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARLATO CARMELO nato a CATANIA il 16/11/1961 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Parlato Carmelo è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato; rilevato, infatti, che la sentenza giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto, non ritenuto di minima offensività in ragione del consistente ritardo sul limite di orario imposto, e dei numerosi e gravi precedenti penali; considerato che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presidente