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Ordinanza — n. 19053/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19053/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/06/1975 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Martino Giuseppe è inammissibile perché proposto per motivi del tutto generici, peraltro, riferiti a un altro imputato e a diversa sentenza; rilevato, infatti, che non vi è corrispondenza tra i motivi dedotti in appello per il Martino, condannato per il reato di evasione e i motivi di ricorso riferiti al Croce e al reato a questi ascritto, che si sarebbe addirittura prescritto nel 2016, ben prima dell'evasione ascritta all ricorrente ( 7 settembre 2017); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19053/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/06/1975 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Martino Giuseppe è inammissibile perché proposto per motivi del tutto generici, peraltro, riferiti a un altro imputato e a diversa sentenza; rilevato, infatti, che non vi è corrispondenza tra i motivi dedotti in appello per il Martino, condannato per il reato di evasione e i motivi di ricorso riferiti al Croce e al reato a questi ascritto, che si sarebbe addirittura prescritto nel 2016, ben prima dell'evasione ascritta all ricorrente ( 7 settembre 2017); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale evasione all'obbligo di contribuzione errore nella commisurazione della pena altri capi d'accusa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/06/1975 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Martino Giuseppe è inammissibile perché proposto per motivi del tutto generici, peraltro, riferiti a un altro imputato e a diversa sentenza; rilevato, infatti, che non vi è corrispondenza tra i motivi dedotti in appello per il Martino, condannato per il reato di evasione e i motivi di ricorso riferiti al Croce e al reato a questi ascritto, che si sarebbe addirittura prescritto nel 2016, ben prima dell'evasione ascritta all ricorrente ( 7 settembre 2017); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pre 'dente