Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of the ground contesting liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Palma Franco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's argument merely repetitive and reiterative of points already thoroughly examined and rejected by the lower court with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked novelty and failed to provide a new ground for review regarding the liability assertion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, and if the arguments are merely repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA FRANCO nato a FOGGIA il 21/07/1959 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Di Palma Franco è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo con il quale contesta la correttezza della affermazione di responsabilità; rilevato che il motivo é meramente reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 della sentenza nella parte in cui dà conto degli elementi che sorreggono l'affermazione di responsabilità per il reato di evasone, valorizzando l'oggettiva violazione dell'obbligo di permanere nell'abitazione in orari diversi da quelli in cui era autorizzato ad allontanarsene per motivi di lavoro per essersi allontanato in piena notte senza avvisare gli organi deputati al controllo); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere stensore Il Presidente