Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, citing prior rejection of similar arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuliano Luigi inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The court found the arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Bologna regarding the location of the crime and the relevance of prior convictions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments that merely reiterate points already adequately examined and dismissed by the lower court result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO LUIGI nato a NAPOLI il 13/03/1972 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Giuliano Luigi è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che i motivi sono meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 della sentenza nella parte in cui si dà atto che l'imputato fu trovato in un parco pubblico e non nei pressi del suo giardino e si giustifica ampiamente il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti, anche specifici, e alle gravi modalità del fatto); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presi ente