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Ordinanza — n. 19047/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness as reasons were already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19047/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Licandro Maurizio inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The lower court had already properly addressed the arguments regarding the defendant's absence during the control and the application of the minimum statutory sentence based on qualified recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility genericity of grounds manifest unfoundedness qualified recidivism procedural costs award inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza ingiustificata procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/05/1974 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Licandro Maurizio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 della sentenza impugnata nella parte in cui giustifica l'affermazione di responsabilità dell'imputato non trovato in casa all'atto del controllo; evidenzia che la pena è stata determinata nel minimo edittale e correttamente esclude, in base alla recidiva qualificata ritenuta, la possibilità di un bilanciamento più favorevole); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere