Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Guerrieri inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of its grounds. The lower court had already thoroughly examined and rejected arguments concerning the triviality of the offense, the lack of mitigating circumstances under Article 385 of the Penal Code, and the appropriateness of the sentence based on prior criminal history. The appellate court's reasoning was deemed legally sound, rendering the appeal's repetition of these points insufficient to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERI GIUSEPPE nato a RAGUSA il 05/01/1977 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Gurrieri Giuseppe è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità dell'arbitrario allontanamento, della strumentali giustificazioni addotte, ma non riscontrate, e dei numerosi e anche specifici precedenti penali, dimostrativi della abitualità della condotta; correttamente esclude, in base alle circostanze di fatto, l'applicabilità dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 cod. pen.; giustifica il diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti e reputa congrua la pena, determinata in misura prossima al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così