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Ordinanza — n. 19045/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19045/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Debarre Devis è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che con unico motivo si denuncia la violazione di legge per mancanza e apparenza della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inamnnissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19045/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Debarre Devis è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che con unico motivo si denuncia la violazione di legge per mancanza e apparenza della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inamnnissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali deduzione per spese pubblicità di occasioni di libidine allegazioni insufficientemente motivate perseguimento penale per diffamazione multa disciplinare all'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Debarre Devis è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che con unico motivo si denuncia la violazione di legge per mancanza e apparenza della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inamnnissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presi nte