Ordinanza — n. 19044/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITRI SAHBI nato il 14/04/1987 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mtiri Sahbi è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 ove si giustifica la ritenuta sussistenza della recidiva qualificata non solo in ragione dei precedenti penali, ma soprattutto, delle gravi e violente modalità del fatto, commesso nonostante fosse destinatario di un ordine di espulsione); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19044/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 ove si giustifica la ritenuta sussistenza della recidiva qualificata non solo in ragione dei precedenti penali, ma soprattutto, delle gravi e violente modalità del fatto, commesso nonostante fosse destinatario di un ordine di espulsione); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITRI SAHBI nato il 14/04/1987 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mtiri Sahbi è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 ove si giustifica la ritenuta sussistenza della recidiva qualificata non solo in ragione dei precedenti penali, ma soprattutto, delle gravi e violente modalità del fatto, commesso nonostante fosse destinatario di un ordine di espulsione); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3,aprile 2023 Il consigliere estensore Il Preidénte