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Ordinanza — n. 19042/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19042/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE VINCENZO nato a SALERNO il 15/09/1995 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Lambiase Vincenzo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; considerato, infatti, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 ove si giustifica con motivazione completa e con valutazione .complessiva delle modalità del fatto, della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, desunta dalla spregiudicatezza dimostrata, l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19042/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 4 ove si giustifica con motivazione completa e con valutazione .complessiva delle modalità del fatto, della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, desunta dalla spregiudicatezza dimostrata, l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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punibilità motivi di cassazione dubbio circa il carattere di infrazione divieto di doppia punibilità pena pecuniaria non riscuotibile pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
4 ove si giustifica con motivazione completa e con valutazione .complessiva delle modalità del fatto, della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, desunta dalla spregiudicatezza dimostrata, l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE VINCENZO nato a SALERNO il 15/09/1995 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Lambiase Vincenzo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; considerato, infatti, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 ove si giustifica con motivazione completa e con valutazione .complessiva delle modalità del fatto, della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, desunta dalla spregiudicatezza dimostrata, l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pr idente