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Ordinanza — n. 19041/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and unfounded regarding suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Burlaco Roman and Croitoru Andrej inadmissible, ruling them generic and manifestly unfounded. The court found the arguments merely reproduced issues already adequately examined and rejected by the lower court, specifically concerning the denial of a suspended sentence due to a negative criminal prognosis. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros each.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of issues already decided by the court of first instance with correct legal reasoning are inadmissible as generic and manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic arguments suspended sentence denial criminal prognosis procedural costs Court of Cassation repetitive grounds declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BURLACO ROMAN nato il 13/04/1990 CROITORU ANDRE) nato il 31/12/1994 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Burlaco Roman e Croitoru Andrej è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; considerato infatti, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6 in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, giustificata dalla prognosi negativa formulata in base alla capacità delinquenziale espressa dalla commissione del reato in costanza di sottoposizione a misure cautelari); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pr idente