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Ordinanza — n. 19036/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Abdi Hussein Kevin inadmissible on procedural grounds. The appellant filed the appeal on April 21, 2022, which exceeded the statutory deadline of April 16, 2022, calculated from the date the written reasoning was deposited. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; A criminal appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible ex officio, and the appellant is liable for procedural costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal statutory time limit inadmissible appeal procedural default court costs criminal procedure code late filing eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDI HUSSEIN KEVIN nato a LIVORNO il 08/01/1993 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEj. ato avviso alle partt udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Abdi Hussein Kevin è inammissibile perché proposto tardivamente; rilevato, infatti, che dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata fu emessa 21 gennaio 2022 con termine di giorni 40 per il deposito della motivazione; la motivazione fu depositata il 2 marzo 2022 entro il termine fissato e da tale data decorreva il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione; detto termine veniva a scadere il 16 aprile 2022, mentre il ricorso risulta depositato il 21 aprile 2022; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consiglier/à estensore Il Pr dente