Ordinanza — n. 19035/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO ORAZIO nato a MESSINA il 20/08/1964 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bonanno Orazio con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione non è consentito in sede di legittimità perché articolato in fatto e diretto a sollecitare una diversa lettura della vicenda, ricostruita in sentenza in base a dati oggettivi e dichiarativi che smentiscono la prospettazione difensiva; rilevato che il motivo con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello, sicché non può contestarsi la mancanza di motivazione su un tema non devoluto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19035/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello, sicché non può contestarsi la mancanza di motivazione su un tema non devoluto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO ORAZIO nato a MESSINA il 20/08/1964 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bonanno Orazio con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione non è consentito in sede di legittimità perché articolato in fatto e diretto a sollecitare una diversa lettura della vicenda, ricostruita in sentenza in base a dati oggettivi e dichiarativi che smentiscono la prospettazione difensiva; rilevato che il motivo con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello, sicché non può contestarsi la mancanza di motivazione su un tema non devoluto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliereoestensore Il Prsiente