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Ordinanza — n. 19035/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19035/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO ORAZIO nato a MESSINA il 20/08/1964 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bonanno Orazio con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione non è consentito in sede di legittimità perché articolato in fatto e diretto a sollecitare una diversa lettura della vicenda, ricostruita in sentenza in base a dati oggettivi e dichiarativi che smentiscono la prospettazione difensiva; rilevato che il motivo con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello, sicché non può contestarsi la mancanza di motivazione su un tema non devoluto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19035/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello, sicché non può contestarsi la mancanza di motivazione su un tema non devoluto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti guida nonostante revoca della patente grave eccesso di velocità imposta sulle bevande

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO ORAZIO nato a MESSINA il 20/08/1964 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bonanno Orazio con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione non è consentito in sede di legittimità perché articolato in fatto e diretto a sollecitare una diversa lettura della vicenda, ricostruita in sentenza in base a dati oggettivi e dichiarativi che smentiscono la prospettazione difensiva; rilevato che il motivo con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello, sicché non può contestarsi la mancanza di motivazione su un tema non devoluto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliereoestensore Il Prsiente