Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by El Amri Omar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal grounds were generic and manifestly unfounded because they merely sought a different reading of facts and evidence, which is not permitted when the lower court's reasoning is linear and logical. Furthermore, the appellate judgment thoroughly addressed the arguments regarding sentencing and generic mitigating circumstances, refuting the defense's claims with sufficient motivation based on prior criminal records and the intensity of intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when they aim to solicit a different interpretation of facts and evidence not allowed in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AMRI OMAR nato il 30/04/1995 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di El Amri Omar è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in realtà mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua e corretta motivazione, che smentisce la prospettazione difensiva (pag. 3-4 in cui si dà atto che i CC si qualificarono, mostrando il tesserino; che nessun atto arbitrario fu commesso; che il ricorrente sapeva della presenza in casa della droga e parte del provento dell'attività di cessione era a lui destinato); rilevato che anche il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da esaustiva motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti penali, all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato e reputa del tutto proporzionata la pena inflitta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Preidente