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Ordinanza — n. 19032/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19032/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE RAFFAELE nato a BOLOGNA il 17/04/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di Simone Raffaele è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che la memoria, asseritamente non considerata, si limitava a riproporre i motivi presentati dal precedente difensore, aggiungendo, ad ulteriore sostegno, la richiesta di tenere conto del comportamento successivo dell'imputato, rispettoso delle regole imposte; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua e corretta motivazione con cui si dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., della sussistenza della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali e della maggiore pericolosità espressa dalla circostanza di trovarsi insieme ad altro pregiudicato, ritenuti ostativi alla conversione della pena detentiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19032/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., della sussistenza della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali e della maggiore pericolosità espressa dalla circostanza di trovarsi insieme ad altro pregiudicato, ritenuti ostativi alla conversione della pena detentiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale commutazione della pena pecuniaria pentito inadempimento reiterato riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE RAFFAELE nato a BOLOGNA il 17/04/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di Simone Raffaele è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che la memoria, asseritamente non considerata, si limitava a riproporre i motivi presentati dal precedente difensore, aggiungendo, ad ulteriore sostegno, la richiesta di tenere conto del comportamento successivo dell'imputato, rispettoso delle regole imposte; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua e corretta motivazione con cui si dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., della sussistenza della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali e della maggiore pericolosità espressa dalla circostanza di trovarsi insieme ad altro pregiudicato, ritenuti ostativi alla conversione della pena detentiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliercqestensore Il Presi nte