Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of already reviewed and rejected arguments regarding sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Cecchini Giancarlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning concerning sentencing and the exclusion of recidivism, but the court found these points merely reiterated. The court determined the arguments were already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal justification regarding the non-occasional nature of the conduct and the defendant's specific prior offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already reviewed and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCHINI GIANCARLO nato a SQUINZANO il 02/09/1962 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cecchini Giancarlo con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di mancata esclusione della recidiva è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. sentenza ove si giustifica la ritenuta sussistenza della recidiva in ragione della non occasionalità. della condotta, ritenuta anzi espressiva di ulteriore spregio delle regole e dei numerosissimi precedenti penali dell'imputato, di cui 5 specifici per evasione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il PrestInte