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Ordinanza — n. 19027/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19027/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO GIUSEPPE nato a RIONERO IN VULTURE il 26/11/1967 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Romaniello Giuseppe é inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato; considerato, infatti, che il motivo con cui si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod.. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19027/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod.. pen.

Parole chiave

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prova del dolo scemata imputabilità motivazione nel merito criminalità persistente precedenti penali rilevanti recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANIELLO GIUSEPPE nato a RIONERO IN VULTURE il 26/11/1967 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Romaniello Giuseppe é inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato; considerato, infatti, che il motivo con cui si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod.. pen.

è totalmente generico, limitandosi il ricorso a reiterare la richiesta in base ad enunciati di questa Corte, nonché manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che giustifica la valutazione espressa con riferimento all'intensità del dolo e alla capacità criminale del ricorrente, desunta dai numerosi e gravi precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Preic1ente