Ordinanza — n. 19026/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIVITELLO IVAN GIUSEPPE nato a GELA il 30/04/1987 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Brivitello Ivan Giuseppe é inammissibile perché proposto per motivi, ribaditi nella memoria, non consentiti nonché manifestamente infondati; considerato, infatti, che solo formalmente il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen., in realtà, prospetta una ricostruzione alternativa del fatto e ne sollecita una rilettura non consentita in questa sede; rilevato che l'affermazione di responsabilità è fondata su oggettivi elementi di prova, confermati dall'ammissione del ricorrente di aver incaricato il Giovane di prelevare la sua autovettura dal luogo in cui era custodita (pag. 3 sentenza impugnata); che anche la richiesta di riqualificazione del reato ex art. 334 cod. pen. e l'applicazione della scriminante dello stato di necessità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 367 cod. pen, art. 334 cod. pen; Ordinanza — n. 19026/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 367 cod. pen., in realtà, prospetta una ricostruzione alternativa del fatto e ne sollecita una rilettura non consentita in questa sede; rilevato che l'affermazione di responsabilità è fondata su oggettivi elementi di prova, confermati dall'ammissione del ricorrente di aver incaricato il Giovane di prelevare la sua autovettura dal luogo in cui era custodita (pag. 3 sentenza impugnata); che anche la richiesta di riqualificazione del reato ex art. 334 cod. pen. e l'applicazione della scriminante dello stato di necessità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIVITELLO IVAN GIUSEPPE nato a GELA il 30/04/1987 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Brivitello Ivan Giuseppe é inammissibile perché proposto per motivi, ribaditi nella memoria, non consentiti nonché manifestamente infondati; considerato, infatti, che solo formalmente il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen., in realtà, prospetta una ricostruzione alternativa del fatto e ne sollecita una rilettura non consentita in questa sede; rilevato che l'affermazione di responsabilità è fondata su oggettivi elementi di prova, confermati dall'ammissione del ricorrente di aver incaricato il Giovane di prelevare la sua autovettura dal luogo in cui era custodita (pag. 3 sentenza impugnata); che anche la richiesta di riqualificazione del reato ex art. 334 cod. pen. e l'applicazione della scriminante dello stato di necessità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consiq1ere estensore Il Pfe1den