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Ordinanza — n. 19024/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding crime, intent, and benefit revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michieletto Danilo inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of his grounds. The appellant contested the conviction for a crime involving a debt to a telecommunications company, arguing against the existence of the offense and intent, while the lower court relied on witness testimony, documentary evidence, and the defendant's own admission of signing an authorization. The court rejected these arguments as merely reiterative of previously examined and properly dismissed points, noting that the attribution of the illicit act to the former cohabitant was speculative and the circumstances did not meet the thresholds for specific statutory exemptions or benefit revocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as they merely reiterate points already examined and dismissed with adequate reasoning in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds appeal manifest unfoundedness criminal intent defense benefit revocation telecommunications debt cohabitation dispute costs of appeal perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
3 sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della giustificazione resa, che esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 168 co.1 n.1 cod. pen.
in ragione dell'entità del danno e delle modalità della condotta; considerato che anche l'ultimo motivo è del tutto infondato a fronte della corretta indicazione, contenuta in sentenza, dei presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168 co.1 n.1 cod.
art. 131 bis cod. pen
3 sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della giustificazione resa, che esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHIELETTO DANILO nato a IVREA il 08/06/1967 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Michieletto Danilo é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, ribaditi nelle memorie, meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi in sentenza con motivazione congrua e corretta; rilevato che il primo e il secondo motivo con i quali si contesta la sussistenza del reato e del dolo sono del tutto infondati a fronte della motivazione resa in sentenza, che fonda l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni del lgt.

Fabiani, riscontrate da elementi documentali e dalle ammissioni dello stesso imputato- che ha riconosciuto come propria la firma di autorizzazione all'addebito sul suo conto corrente-, e ritiene congetturale l'attribuzione alla ex convivente della iniziativa illecita, consapevolmente posta in essere dall'imputato per sottrarsi al pagamento della somma dovuta alla compagnia telefonica (v. pag. 3 sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della giustificazione resa, che esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione dell'entità del danno e delle modalità della condotta; considerato che anche l'ultimo motivo è del tutto infondato a fronte della corretta indicazione, contenuta in sentenza, dei presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168 co.1 n.1 cod. pen. del beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio precedente alla commissione del reato per cui si procede; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliéPe estensore Il Pres