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Ordinanza — n. 19023/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19023/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Amaddio Antonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's argument for generic sentencing mitigation to be entirely generic and legally unfounded, noting that the choice of trial procedure is irrelevant to such mitigation. Consequently, the original inadmissibility of the motive justified the refusal to provide an explicit response on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they rely on procedural choices that do not influence sentencing mitigation.

Parole chiave

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generic appeal grounds manifestly unfounded argument sentencing mitigation choice of trial procedure inadmissibility declaration procedural costs award Italian criminal appeal riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADDIO ANTONINO nato a CATANIA il 15/12/1981 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Amaddio Antonino é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo; rilevato che il motivo di appello con il quale si richiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche era del tutto generico, facendo riferimento alla scelta del rito, pacificamente ininfluente a tal fine, sicché l'originaria inammissibilità dei motivo giustifica la mancanza di una esplicita risposta sul punto (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il • sidente