Italian appeal dismissed as inadmissible due to late filing after statutory 45-day deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Galetto Stefano inadmissible because it was submitted late. The appellant argued for a new deadline, but the court found the 45-day period expired on October 15, 2022, following the expiration of the 90-day motivation term set by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline expires, even if the deadline falls on a non-working day, as the period terminates upon the calendar date of expiration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALETTO STEFANO nato a LATINA il 16/08/1970 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAL /--- hato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Galetto Stefano é inammissibile perché proposto tardivamente; rilevato, infatti, che dall'esame degli atti risulta che il termine per la proposizione del ricorso decorreva dall'i settembre 2022, atteso che la sentenza, emessa il 24 maggio 2022, fissava il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, termine che veniva a scadere in periodo feriale; considerato che ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. il termine per proporre impugnazione di 45 giorni nel caso previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. decorrente dalla scadenza del termine determinato dal giudice, nel caso di specie decorreva dall'i settembre 2022 e veniva a scadere il 15 ottobre 2022, ma il ricorso risulta redatto il 31 ottobre e depositato il 3 novembre 2022 presso il Tribunale di Latina; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pr ent