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Ordinanza — n. 19019/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19019/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19019/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANCU VALENTIN nato il 11/12/1982 MOHAN OANA nato il 04/04/1990 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Iancu Valentin e Mohan Oana sono inammissibili perché proposti per un motivo manifestamente infondato; rilevato che dall'esame degli atti risulta che la notifica del decreto di citazione in appello fu eseguita al domicilio dichiarato ma con esito negativo, risultando i destinatari sconosciuti all'indirizzo indicato e la successiva notificazione fu eseguita ai sensi dell'art. 161, cornnna 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia; che il tardivo deposito del certificato di residenza della Mohan e del convivente Iancu, avvenuto solo pochi giorni prima dell'udienza di rinvio del 19 aprile 2022, fissata per regolarizzare il procedimento di notificazione dell'atto di citazione, non inficia la precedente notifica disposta ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. per la sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato e l'impossibilità di eseguirvi la notificazione; considerato, infatti, che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

Regesto Legislator

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art. 161, comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19019/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 161, cornnna 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia; che il tardivo deposito del certificato di residenza della Mohan e del convivente Iancu, avvenuto solo pochi giorni prima dell'udienza di rinvio del 19 aprile 2022, fissata per regolarizzare il procedimento di notificazione dell'atto di citazione, non inficia la precedente notifica disposta ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. per la sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato e l'impossibilità di eseguirvi la notificazione; considerato, infatti, che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio conosciuto notificazione valida domicilio eletto obbligo di residenza notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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art. 161, comma 4 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANCU VALENTIN nato il 11/12/1982 MOHAN OANA nato il 04/04/1990 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Iancu Valentin e Mohan Oana sono inammissibili perché proposti per un motivo manifestamente infondato; rilevato che dall'esame degli atti risulta che la notifica del decreto di citazione in appello fu eseguita al domicilio dichiarato ma con esito negativo, risultando i destinatari sconosciuti all'indirizzo indicato e la successiva notificazione fu eseguita ai sensi dell'art. 161, cornnna 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia; che il tardivo deposito del certificato di residenza della Mohan e del convivente Iancu, avvenuto solo pochi giorni prima dell'udienza di rinvio del 19 aprile 2022, fissata per regolarizzare il procedimento di notificazione dell'atto di citazione, non inficia la precedente notifica disposta ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. per la sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato e l'impossibilità di eseguirvi la notificazione; considerato, infatti, che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il c